Ritardato o omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse e sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento viene notificato un avviso di sollecito / accertamento. Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l’avvertenza che, in caso di inadempimento nei 60 giorni dalla notifica, si applicherà la maggiorazione con applicazione della sanzione pari al 30% delle somme non versate, oltre agli interessi di mora. La sanzione è prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 695 dell’art. 1 della Legge 147/2013. In caso di omessa presentazione della dichiarazione anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 €.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 €.

La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
Gli interessi sono quelli legali, tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con aggravio di ulteriori spese di riscossione ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019
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L’atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.